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Art. 197a

311.0CPFederal Act1 gen 1942Fonte originale
  1. Chiunque trasmette a terzi contenuti sessuali non pubblici, segnatamente scritti, registrazioni sonore o visive, immagini, oggetti o rappresentazioni senza il consenso della persona che vi è riconoscibile, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.
  2. Se l’autore ha reso pubblici i contenuti, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

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