- Chiunque, nel contesto di un conflitto armato internazionale, viola in modo grave le Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 19491, commettendo uno dei seguenti atti contro persone o beni protetti da queste Convenzioni:
- omicidio intenzionale;
- presa d’ostaggio;
- inflizione di grandi sofferenze o di gravi danni al corpo o alla salute fisica o psichica, segnatamente mediante tortura, trattamento inumano o esperimenti biologici;
- distruzione o appropriazione di beni, non giustificate da necessità militari e compiute su larga scala;
- costrizione a prestare servizio nelle forze armate di una potenza nemica;
- deportazione, trasferimento o detenzione illegali;
- privazione del diritto a un equo e regolare processo prima dell’inflizione o dell’esecuzione di una pena severa,
è punito con una pena detentiva non inferiore a cinque anni.
2. Gli atti elencati al capoverso 1 commessi nel contesto di un conflitto armato non internazionale sono equiparati alle gravi violazioni del diritto internazionale umanitario, se sono diretti contro una persona o un bene protetti dal diritto internazionale umanitario.
3. ** In casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso nei confronti di molte persone o se l’autore agisce in modo crudele, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.
4. Nei casi meno gravi rientranti nel campo d’applicazione del capoverso 1 lettere c–g il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno.