- Chiunque, nel contesto di un conflitto armato, dirige attacchi contro:
- la popolazione civile in quanto tale o contro persone che non partecipano direttamente alle ostilità;
- persone, installazioni, materiale o veicoli utilizzati nell’ambito di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della pace in conformità della Carta delle Nazioni Unite del 26 giugno 19451, nella misura in cui gli stessi siano protetti dal diritto internazionale umanitario;
- beni di carattere civile, luoghi o edifici non difesi oppure contro zone smilitarizzate che non costituiscono un obiettivo militare;
- unità sanitarie, edifici, materiale o veicoli che portano un emblema distintivo del diritto internazionale umanitario, o il cui carattere protetto è riconoscibile anche senza emblemi distintivi, ospedali o luoghi dove sono riuniti malati e feriti;
- beni culturali, persone cui è affidata la loro protezione o veicoli adibiti al trasporto di tali beni, edifici dedicati al culto religioso, all’arte, all’educazione, alla scienza o a scopi umanitari, nella misura in cui siano protetti dal diritto internazionale umanitario,
è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
2. ** Nei casi particolarmente gravi concernenti attacchi contro persone, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.
3. Nei casi meno gravi il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno.