- Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.1
1bis. Sono considerati delitto fiscale qualificato i reati di cui all’articolo 186 della legge federale del 14 dicembre 19902sull’imposta federale diretta e all’articolo 59 capoverso 1 primo comma della legge federale del 14 dicembre 19903sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni, se le imposte sottratte ammontano a oltre 300 000 franchi per periodo fiscale.4
2. Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.5
Vi è caso grave segnatamente se l’autore:
- 6 agisce come membro di un’organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
- agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
- realizza una grossa cifra d’affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3. L’autore è punibile anche se l’atto principale è stato commesso all’estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.