L’autorità competente rettifica senza indugio i dati personali inesatti.
Informa senza indugio dell’avvenuta rettifica l’autorità che le ha trasmesso o messo a disposizione tali dati o alla quale li ha comunicati.
Indica al destinatario l’attualità e l’affidabilità dei dati personali che comunica.
Comunica inoltre al destinatario qualsiasi informazione che permette di distinguere nella misura del possibile:
le diverse categorie di interessati;
i dati personali fondati su fatti da quelli fondati su valutazioni personali.
L’obbligo di informare il destinatario non sussiste qualora le informazioni previste ai capoversi 3 o 4 risultino dai dati personali stessi o dalle circostanze.
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