Se i dati personali non possono essere comunicati all’autorità competente di uno Stato terzo tramite i canali consueti della cooperazione di polizia, segnatamente in una situazione d’urgenza, l’autorità competente può eccezionalmente comunicarli a un destinatario domiciliato in questo Stato se:
la comunicazione è indispensabile per l’adempimento di un compito legale dell’autorità che comunica i dati; e
nessun interesse degno di protezione e preponderante dell’interessato vi si oppone.
Al momento della comunicazione dei dati, l’autorità competente comunica al destinatario che può utilizzarli unicamente per gli scopi da essa fissati.
L’autorità competente informa senza indugio l’autorità competente dello Stato terzo in merito a qualsiasi comunicazione di dati personali, sempre che lo consideri appropriato.
Se è un’autorità federale, l’autorità competente informa l’IFPDT senza indugio sulle comunicazioni di dati personali effettuate in virtù del capoverso 1.
L’autorità competente documenta le comunicazioni di dati personali. Il Consiglio federale disciplina le modalità.
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