Nella sentenza di condanna, l’autorità giudicante riserva la facoltà di pronunciare un internamento secondo l’articolo 64 capoverso 1 CP1al compimento del 18° anno di età del minore se:
quest’ultimo ha commesso un assassinio (art. 112 CP);
per tale reato è stato condannato a una privazione della libertà di almeno tre anni;
non è stato ordinato un collocamento secondo l’articolo 15; e
in base alle circostanze in cui è stato commesso il reato e alla personalità del minore al momento della pronuncia della sentenza di condanna v’è da presumere che quest’ultimo costituisca un grave pericolo per terzi.
Se, nel medesimo procedimento, il minore è stato condannato a una privazione della libertà per aver commesso più reati, l’autorità giudicante stabilisce quale parte della pena è inflitta per l’assassinio. Tale parte della pena è determinante per stabilire se il presupposto di cui al capoverso 1 lettera b è adempiuto.
La riserva si applica fino alla liberazione definitiva dalla privazione della libertà. Se, durante l’esecuzione di una sentenza con riserva, è pronunciata una nuova sentenza in virtù della presente legge per un reato commesso dal minore, la riserva si applica fino alla fine dell’esecuzione della nuova sentenza.
L’autorità d’esecuzione revoca la riserva se il minore non costituisce un grave pericolo per terzi. Ogni anno verifica se la riserva può essere revocata fondandosi:
sulla relazione della direzione dell’istituzione d’esecuzione e su quella della persona che accompagna il minore;
sulla perizia di un esperto indipendente;
sull’audizione del minore, se s’intende mantenere la riserva.