Chiunque incita un internato od un prigioniero di guerra alla disobbedienza ad ordini militari o alla violazione dei doveri di servizio è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Chiunque incita un internato od un prigioniero di guerra alla sedizione o al concerto per la sedizione, è punito con una pena detentiva o pecuniaria.
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