Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
Se il colpevole ha distrutto in tempo di guerra cose che servono all’esercito, la pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni. 2. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
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