Se il colpevole mette scientemente in pericolo la vita o l’integrità di molte persone, la pena è una pena detentiva sino a dieci anni o una pe-na pecuniaria. 2. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare. 3. Il numero 2 non è applicabile quando il perturbamento della circolazione pubblica è cagionato dalla violazione di norme della circolazione stradale.
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