Chiunque intenzionalmente inquina con materie nocive alla salute l’acqua potabile destinata all’uso delle persone o degli animali domestici, è punito con una pena detentiva da un mese a cinque anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.1
Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259;FF 2018 2345). ↩
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