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Commenti: Art. 16a | Omnilex
Law
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CPM · Codice penale militare
Art. 16a
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Art. 16a
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321.0
CPM
Federal Act
1 gen 1928
Fonte originale
Se chi respinge un’aggressione eccede i limiti della legittima difesa secondo l’articolo 16, il giudice attenua la pena.
Chi eccede i limiti della legittima difesa per scusabile eccitazione o sbigottimento non agisce in modo colpevole.
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