chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o mette in pericolo l’esercizio di uno stabilimento o di un impianto che fornisce al pubblico acqua, luce, forza o calore,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 2. La pena è una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
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