Documenti sono tutti gli scritti destinati e atti a provare un fatto di portata giuridica ovvero tutti i segni destinati a provare un tale fatto. La registrazione su supporti di dati e d’immagini è equiparata a scritti, se servono allo stesso scopo.1
Documenti pubblici sono quelli emanati da un’autorità, da un funzionario nell’esercizio delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale che agisca in tale qualità. Non sono considerati documenti pubblici gli atti scritti emanati in affari di diritto civile dell’amministrazione delle imprese di carattere economico e dei monopoli dello Stato o di altre corporazioni e istituti di diritto pubblico.
Le disposizioni degli articoli 172 a 174 si applicano parimente ai documenti stranieri.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290;FF 1991 II 797). ↩
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