Non è punibile colui che al momento del fatto non era capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione.
Se al momento del fatto l’autore era soltanto in parte capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione, il giudice attenua la pena.
Possono essere ordinate tuttavia le misure previste nel presente Codice e quelle di cui agli articoli 59–61, 63 e 64 del Codice penale svizzero1.
I capoversi 1–3 non sono applicabili se l’autore poteva evitare l’incapacità o la scemata imputabilità e prevedere così l’atto commesso in tale stato.