Commette una mancanza di disciplina, per quanto il suo comportamento non sia punibile come crimine, delitto o contravvenzione, chiunque:
contravviene ai suoi doveri di servizio oppure disturba l’andamento del servizio;
suscita pubblico scandalo;
viola le regole fondamentali di comportamento o agisce in modo gravemente sconveniente.
Sono equiparati alla mancanza di disciplina:
i casi poco gravi di reati per i quali il libro primo prevede una pena disciplinare;
i casi poco gravi di violazione delle norme della legislazione federale sulla circolazione stradale conformemente alle disposizioni dell’articolo 218 capoverso 3;
le infrazioni alla legge federale del 3 ottobre 19511sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup) conformemente alle disposizioni dell’articolo 218 capoverso 4.