Soggiace all’ordinamento disciplinare chi è sottoposto al diritto penale militare.
La responsabilità disciplinare dei membri del Corpo delle guardie di confine si fonda sulle disposizioni della legge del 24 marzo 20001sul personale federale e dell’ordinanza del 3 luglio 20012sul personale federale nonché sulle prescrizioni del pertinente regolamento della Direzione generale delle dogane.