Alla procedura dinanzi alla sezione del tribunale militare d’appello e dinanzi al Tribunale militare di cassazione si applicano per analogia le disposizioni della PPM1sulla pubblicità e sulla polizia delle sedute (art. 48–50), sugli atti preparatori per il dibattimento, sul dibattimento e sulla sentenza (art. 124–154). Gli articoli 127, 131, 148 capoverso 3, 149 capoverso 1 e 150 PPM2non sono applicabili. Le conseguenze della contumacia sono rette per analogia dall’articolo 179 PPM.
Il ricorrente può avvalersi di un consulente. L’obbligo di comparire è retto dall’articolo 130 capoverso 3 PPM.
La decisione disciplinare e la decisione sul reclamo sostituiscono l’atto di accusa.
L’uditore non partecipa alla procedura. L’autorità incaricata della punizione e l’autorità di reclamo possono essere sentite verbalmente o per scritto.
La sezione del tribunale militare d’appello decide essa stessa nel merito. Se i vizi di procedura non possono essere sanati, essa rinvia la causa all’autorità precedente per una nuova decisione. Su richiesta del ricorrente, si può prescindere dal rinvio.
La pena pronunciata non può essere aggravata. L’articolo 208 capoverso 3 è applicabile per analogia.
Nuova espr. giusta la cifra I della la LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 701;FF 2007 7545). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
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