In caso di servizio attivo, nulla è innovato nell’ordinamento del rapporto d’impiego dei funzionari, impiegati e operai sottoposti al diritto penale militare, salvo che il Consiglio federale non risolva altrimenti.
Ai funzionari, impiegati e operai sottoposti al diritto penale militare si applicano per analogia le disposizioni dei capi primo a quarto della parte seconda del libro primo del presente Codice.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.