Non possono essere inflitte pene né presi provvedimenti processuali coercitivi nei confronti di persone che si occupano professionalmente della pubblicazione di informazioni nella parte redazionale di un periodico nonché nei confronti dei loro ausiliari, se rifiutano di testimoniare sull’identità dell’autore dell’opera o su contenuto e fonti delle informazioni.
Il capoverso 1 non si applica se il giudice accerta che:
la testimonianza è necessaria per preservare da un pericolo imminente la vita o l’integrità fisica di una persona; oppure
1 senza testimonianza non è possibile far luce su un omicidio ai sensi degli articoli 115–117 o su un altro crimine punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni oppure su un reato ai sensi degli articoli 141–143a e 153–156 del presente Codice, degli articoli 197 capoverso 4, 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305tere 322septiesdel Codice penale svizzero2, o ai sensi dell’articolo 19 numero 2 della legge del 3 ottobre 19513sugli stupefacenti (LStup), o non è possibile catturare il colpevole di un simile reato.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259;FF 2018 2345). ↩