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Commenti: Art. 38 | Omnilex
Law
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CPM · Codice penale militare
Art. 38
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Art. 38
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321.0
CPM
Federal Act
1 gen 1928
Fonte originale
Se il giudice sospende del tutto o in parte l’esecuzione della pena, al condannato è impartito un periodo di prova da due a cinque anni.
Per la durata del periodo di prova, il giudice può ordinare un’assistenza riabilitativa e impartire norme di condotta.
Il giudice spiega al condannato l’importanza e le conseguenze della sospensione condizionale.
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