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Commenti: Art. 47 | Omnilex
Law
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CPM · Codice penale militare
Art. 47
Art. 46b
Art. 48
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Art. 47
Art. 46b
Art. 48
321.0
CPM
Federal Act
1 gen 1928
Fonte originale
Sono applicabili le disposizioni del Codice penale svizzero
1
sulle misure terapeutiche e sull’internamento (art. 56–65).
L’autorità competente è quella del Cantone d’esecuzione.
Le misure sono eseguite secondo il Codice penale svizzero.
Footnotes
RS
311.0
↩
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