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Commenti: Art. 49 | Omnilex
Law
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CPM · Codice penale militare
Art. 49
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Art. 49
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Art. 49a
321.0
CPM
Federal Act
1 gen 1928
Fonte originale
Il giudice esclude dall’esercito il condannato a una pena detentiva di oltre tre anni o internato secondo l’articolo 64 del Codice penale svizzero
1
.
Il giudice può escludere dall’esercito il condannato a un’altra pena.
Footnotes
RS
311.0
↩
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