Il giudice può espellere dal territorio svizzero per un tempo da tre a quindici anni lo straniero condannato a una pena o nei confronti del quale è pronunciata una misura ai sensi degli articoli 59–61 o 64 del Codice penale svizzero1per un crimine o un delitto non previsto nell’articolo 49a .
RS 311.0 ↩
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