Se commette un nuovo reato che adempie le condizioni dell’espulsione secondo l’articolo 49a , la persona nei confronti della quale è già stata ordinata l’espulsione è condannata a una nuova espulsione della durata di venti anni.
L’espulsione può essere pronunciata a vita se il condannato commette il nuovo reato mentre ha ancora effetto l’espulsione per il reato precedente.
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