Se in un’impresa, nell’esercizio di attività commerciali conformi allo scopo imprenditoriale, è commesso un crimine o un delitto che, per carente organizzazione interna, non può essere ascritto a una persona fisica determinata, il crimine o il delitto è ascritto all’impresa. In questo caso l’impresa è punita con la multa fino a cinque milioni di franchi.
Se si tratta di un reato ai sensi degli articoli 141 o 141a , l’impresa è punita a prescindere dalla punibilità delle persone fisiche qualora le si possa rimproverare di non avere preso tutte le misure organizzative ragionevoli e indispensabili per impedire un simile reato.
Il giudice determina la multa in particolare in funzione della gravità del reato, della gravità delle lacune organizzative e del danno provocato, nonché della capacità economica dell’impresa.
Sono considerate imprese ai sensi del presente articolo:
le persone giuridiche di diritto privato;
le persone giuridiche di diritto pubblico, eccettuati gli enti territoriali;
le società;
le ditte individuali.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.