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Commenti: Art. 67 | Omnilex
Law
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CPM · Codice penale militare
Art. 67
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Art. 67
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321.0
CPM
Federal Act
1 gen 1928
Fonte originale
Chiunque eccede nella facoltà di punire disciplinarmente è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
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