Se a un reato puramente militare (art. 61–85) o a un reato contro la difesa nazionale o contro la forza difensiva del Paese (art. 86–107) hanno partecipato, insieme a persone sottoposte al diritto penale militare, anche altre persone, queste sono pure punibili secondo il presente Codice.
Se a un reato comune (art. 115–179), a un genocidio, a un crimine contro l’umanità (art. 108, 109 e 114a ) o a un crimine di guerra (art. 110–114a e 139) hanno partecipato, insieme a persone sottoposte al diritto penale militare, anche altre persone, queste rimangono soggette al diritto penale ordinario. È fatto salvo l’articolo 221a .
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