Chiunque, essendo a notizia che si sta ordendo una sedizione (art. 63), una diserzione (art. 831) o un tradimento (art. 86 a 91), omette di farne denuncia, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, qualora il reato sia stato commesso o tentato.
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
Il colpevole va esente da pena, se le sue strette relazioni con la persona non denunciata rendono scusabile la sua condotta.