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Commenti: Art. 84 | Omnilex
Law
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CPM · Codice penale militare
Art. 84
Art. 83
Art. 85
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Art. 84
Art. 83
Art. 85
321.0
CPM
Federal Act
1 gen 1928
Fonte originale
È punito con la multa chi commette uno dei reati di cui agli articoli 81–83 se:
è ammesso al servizio civile;
è assegnato al servizio non armato;
è dichiarato inabile al servizio e questa inabilità sussisteva già al momento in cui ha commesso il fatto.
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
Non è punito chi al momento in cui ha commesso il fatto non era in grado di entrare in servizio.
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