Chiunque distrugge o danneggia impianti o cose che servono all’armata ovvero ne mette in pericolo l’uso,
chiunque non eseguisce prestazioni contrattuali per l’esercito o non le eseguisce conformemente al contratto,
chiunque impedisce, turba o mette in pericolo l’attività di un’autorità o di un funzionario;
chiunque fabbrica, si procura, conserva, trasmette ad altri o usa oggetti di vestiario o d’equipaggiamento o segni distintivi dell’esercito svizzero o delle sue organizzazioni ausiliarie,
e scientemente nuoce con ciò alla difesa nazionale o la mette in pericolo,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, nei casi gravi con una pena detentiva non inferiore ad un anno1.
Nuova espr. giusta la cifra II n. 1 cpv. 17 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
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