chiunque arruola persone per servizi siffatti o li favorisce,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.1 2. Nei casi gravi può essere pronunciata una pena detentiva. 3. La corrispondenza ed il materiale sono confiscati.
Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337; FF 1940 513). ↩
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