Fedpol gestisce il registro dei dati sul terrorismo. Il registro contiene dati costantemente aggiornati ai quali si applicano le due condizioni seguenti:
i dati concernono persone sospettate di essere coinvolte in attività criminali correlate al terrorismo;
i dati sono comunicati a fedpol sulla base:
1. dell’articolo 351 del Codice penale1,
2. del Trattato del 25 maggio 19732tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d’America sull’assistenza giudiziaria in materia penale,
3. della legge federale del 3 ottobre 19753relativa al Trattato conchiuso con gli Stati Uniti d’America sull’assistenza giudiziaria in materia penale,
4. dell’articolo 75a della legge del 20 marzo 19814sull’assistenza internazionale in materia penale.
In relazione a una determinata persona, fedpol può confrontare i dati con le altre informazioni messe a sua disposizione nell’ambito della cooperazione nazionale e internazionale di polizia.
Le informazioni raccolte sulla base di un riscontro positivo nel registro dei dati sul terrorismo sono trattate da fedpol negli appositi sistemi d’informazione.