In casi specifici, fedpol può comunicare ad autorità estere le informazioni ottenute in base al confronto nel registro dei dati sul terrorismo, al fine di adempiere i suoi compiti in qualità di Ufficio centrale nazionale Interpol.
Fedpol può comunicare, spontaneamente o su richiesta, le informazioni alle seguenti autorità nazionali:
al Ministero pubblico della Confederazione, per adempiere i compiti che gli sono assegnati dal CPP1;
al SIC, all’UDSC, alla SEM, alle autorità di controllo ai sensi dell’articolo 21 capoverso 1 LMSI2e alle autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale, nella misura in cui necessitano di tali informazioni per adempiere i loro compiti legali.
La comunicazione di dati è registrata nel sistema di trattamento dei dati relativi alla cooperazione di polizia internazionale e intercantonale (art. 12).