412.101OFPrFederal Council Ordinance1 gen 2004Fonte originale
(art. 17 LFPr)
Per l’organizzazione degli esami finali della formazione professionale di base l’autorità cantonale si avvale di periti. Le organizzazioni competenti del mondo del lavoro hanno un diritto di proposta.
I periti d’esame mettono per scritto i risultati e le loro osservazioni durante la procedura di qualificazione, comprese le obiezioni dei candidati.
Se, a causa di un handicap, un candidato necessita di mezzi ausiliari particolari o di più tempo, questi gli vengono adeguatamente concessi.
Nelle materie dispensate in due lingue, l’esame può svolgersi interamente o parzialmente nella seconda lingua.
Gli organi responsabili dell’organizzazione degli esami finali adottano una decisione formale sul conferimento degli attestati federali di capacità o dei certificati federali di formazione pratica.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.