(art. 43 cpv. 1 e 2 LFPr)
- L’organo competente per l’esame federale di professione o l’esame professionale federale superiore adotta una decisione formale sull’ammissione alla procedura di qualificazione e sul conferimento dell’attestato professionale o del diploma.
- Gli attestati professionali e i diplomi sono rilasciati dalla SEFRI. I candidati possono scegliere la lingua ufficiale nella quale farsi rilasciare il proprio attestato.
- Gli attestati professionali e i diplomi sono firmati dal presidente dell’organo responsabile della procedura di qualificazione e da un membro della Direzione della SEFRI.1