412.101OFPrFederal Council Ordinance1 gen 2004Fonte originale
(art. 56 LFPr)
I contributi federali ai sensi dell’articolo 56 LFPr per lo svolgimento di esami federali di professione ed esami professionali federali superiori coprono al massimo il 60 per cento dei costi.
Per gli esami che risultano particolarmente onerosi per ragioni legate alla materia, può essere concesso un contributo pari al massimo all’80 per cento dei costi. Le domande di contributo devono essere specialmente motivate.
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