412.101OFPrFederal Council Ordinance1 gen 2004Fonte originale
(art. 56 LFPr)
I contributi federali ai sensi dell’articolo 56 LFPr per i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori coprono al massimo il 25 per cento dei costi.
I contributi a favore di cicli di formazione delle scuole specializzate superiori sono concessi soltanto se:
i cicli di formazione sono offerti da organizzazioni del mondo del lavoro d’importanza nazionale e attive su tutto il territorio del Paese;
per i cicli di formazione non vengono pagati contributi cantonali.
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