412.101OFPrFederal Council Ordinance1 gen 2004Fonte originale
(art. 60 LFPr)
L’organizzazione del mondo del lavoro addebita i contributi alle aziende assoggettate.
Chi fornisce già prestazioni ai sensi dell’articolo 60 capoverso 6 LFPr versa la differenza fra la prestazione già fornita e l’importo che viene riscosso per alimentare il fondo per la formazione professionale dichiarato di obbligatorietà generale. La differenza è calcolata proporzionalmente ai contributi per la stessa prestazione.
L’organizzazione del mondo del lavoro dispone in merito ai contributi mediante decisione se l’azienda lo richiede o è inadempiente.
Le decisioni sui contributi passate in giudicato sono parificate alle decisioni giudiziarie ai sensi dell’articolo 80 della legge federale dell’11 aprile 18891sulla esecuzione e sul fallimento.