412.101OFPrFederal Council Ordinance1 gen 2004Fonte originale
(art. 60 LFPr)
L’utilizzazione delle risorse del fondo è verificata periodicamente.
Per la tenuta dei conti dei fondi per la formazione professionale dichiarati obbligatori dal Consiglio federale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 957–964 del Codice delle obbligazioni1.
I conti dei fondi dichiarati obbligatori dal Consiglio federale sono sottoposti annualmente a revisione da parte di servizi indipendenti. I rapporti di revisione sono trasmessi per conoscenza alla SEFRI.