Un attestato di maturità liceale cantonale o riconosciuto a livello cantonale è riconosciuto a livello svizzero se il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) e la CDPE hanno entrambi approvato la relativa domanda.
Le deroghe ai requisiti minimi previste all’articolo 30 sono considerate concesse se il DEFR e la CDPE hanno entrambi approvato la relativa domanda.
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