I riconoscimenti degli attestati di maturità liceale sono rilasciati secondo il diritto anteriore se la domanda di riconoscimento è pendente alla data di entrata in vigore della presente ordinanza.
Su richiesta del Cantone interessato, i riconoscimenti degli attestati di maturità liceale sono rilasciati secondo il diritto anteriore per un periodo di:
otto anni a decorrere dall’entrata in vigore della presente ordinanza;
quattordici anni a decorrere dall’entrata in vigore della presente ordinanza, se la durata minima dei cicli di maturità liceale nel Cantone interessato non è conforme all’articolo 7.
I riconoscimenti degli attestati di maturità liceale rilasciati secondo il diritto anteriore rimangono validi per un periodo di:
otto anni a decorrere dall’entrata in vigore della presente ordinanza;
quattordici anni a decorrere dall’entrata in vigore della presente ordinanza, se la durata minima dei cicli di maturità liceale non è conforme all’articolo 7.
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