L’insegnamento delle materie di cui agli articoli 11–13 è impartito da docenti in possesso di un diploma d’insegnamento per le scuole di maturità o che hanno seguito una formazione equivalente.Per le discipline nelle quali la formazione scientifica può essere acquisita in un’università cantonale o in un politecnico federale è richiesto il titolo di master universitario.
È garantita la regolare formazione continua dei docenti.
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