Se esiste un indizio concreto che una persona abbia commesso un reato incompatibile con il suo statuto di quadro Gioventù e Sport, l’UFSPO ne verifica la reputazione.
Se nei confronti della persona interessata è pendente un procedimento penale per un reato incompatibile con il suo statuto di quadro Gioventù e Sport, l’UFSPO nega o sospende il riconoscimento.
Se la persona interessata è stata condannata con sentenza passata in giudicato per un reato incompatibile con il suo statuto di quadro Gioventù e Sport, l’UFSPO nega o revoca il riconoscimento.
Per verificare la reputazione, l’UFSPO consulta i dati del casellario giudiziale accessibili secondo la legge del 17 giugno 20161sul casellario giudiziale.2
Su richiesta scritta, le autorità di perseguimento penale e i tribunali sono tenuti a comunicare all’UFSPO informazioni complementari tratte dai pertinenti atti penali, a condizione che:
ciò sia necessario per la decisione concernente il rilascio, la sospensione o la revoca di riconoscimenti di quadro Gioventù e Sport;
non vengano in tal modo pregiudicati i diritti della personalità di terzi; e
non sia in tal modo compromesso lo scopo dell’istruzione penale.