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Commenti: Art. 11 | Omnilex
Law
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LPSpo · Legge federale sulla promozione dello sport e dell’attività fisica
Art. 11
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Art. 11
415.0
LPSpo
Federal Act
1 ott 2012
Fonte originale
La Confederazione accorda contributi a corsi e campi, nonché alla formazione dei quadri proposti dai Cantoni e dalle organizzazioni private.
Può mettere a disposizione materiale in prestito per la realizzazione del programma Gioventù e Sport.
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