Nell’ambito dell’insegnamento scolastico, i Cantoni promuovono le opportunità di praticare quotidianamente sport e attività fisica. Provvedono affinché siano disponibili gli impianti e il materiale necessari.
L’insegnamento dell’educazione fisica è obbligatorio nella scuola dell’obbligo e nel livello secondario II.
La Confederazione, dopo aver consultato i Cantoni, stabilisce il numero minimo di lezioni e i principi qualitativi per l’insegnamento dell’educazione fisica nella scuola dell’obbligo e nel livello secondario II, eccezion fatta per le scuole professionali di base. Al riguardo, considera le esigenze specifiche del livello di scuola.
Nella scuola dell’obbligo sono obbligatorie almeno tre lezioni di educazione fisica alla settimana.
Il Consiglio federale stabilisce il numero minimo di lezioni e i principi qualitativi per l’insegnamento dell’educazione fisica nelle scuole professionali di base.
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