Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS):
- definisce le discipline e i singoli gruppi di destinatari del programma Gioventù e Sport, nonché i criteri per sostenere detti gruppi;
- definisce i criteri per il riconoscimento degli offerenti di corsi e campi del programma Gioventù e Sport;
- stabilisce le condizioni per il prestito di materiale e disciplina la partecipazione ai costi;
- stabilisce i cicli di studio e le tasse d’iscrizione e d’esame della Scuola universitaria federale dello sport;
- emana prescrizioni sulla gestione dei fondi di terzi;
- decide in merito alla concessione di contributi federali a progetti di ricerca nel campo delle scienze dello sport.