La Confederazione può negare aiuti finanziari oppure chiederne la restituzione, se:
sono stati ottenuti sulla base di indicazioni false o ingannevoli;
non sono adempiute le condizioni o non sono rispettati gli oneri;
sono destinati a Gioventù e Sport, ma non vengono utilizzati per attività in tale ambito;
l’associazione mantello delle federazioni sportive svizzere, altre organizzazioni sportive o organizzatori responsabili di manifestazioni sportive sostenuti secondo la presente legge non adempiono i loro obblighi nel campo della correttezza e sicurezza nello sport, in particolare nella lotta contro il doping.
Le organizzazioni inadempienti possono essere escluse da ogni altro sostegno.
Gli articoli 37–39 della legge del 5 ottobre 19901sui sussidi non sono applicabili nei casi di cui al capoverso 1 lettera c.