415.01OPSpoFederal Council Ordinance1 ott 2012Fonte originale
Gli aiuti finanziari per la costruzione di impianti sportivi comprendono quelli per la realizzazione di nuovi impianti sportivi e quelli per l’ampliamento di impianti fissi esistenti. Essi ammontano al massimo al 40 per cento dei costi computabili.
La Confederazione può concedere aiuti finanziari per la realizzazione di impianti mobili se questi soddisfano meglio degli impianti fissi le specifiche esigenze della rispettiva federazione sportiva nazionale.
Per la concessione di aiuti finanziari devono essere soddisfatte le condizioni seguenti:
l’impianto soddisfa le condizioni di cui all’articolo 43;
è assicurato il finanziamento della costruzione e dell’esercizio a lungo termine;
è garantito contrattualmente l’uso a lungo termine dell’impianto da parte di almeno una federazione sportiva nazionale.
Il DDPS stabilisce l’ammontare dei costi computabili e può definire ulteriori condizioni.
Può concedere aiuti finanziari a impianti integrati nei centri di formazione e di corsi di Macolin e di Tenero a condizione che essi siano destinati essenzialmente all’uso da parte di una o più federazioni nazionali.
Non sono concessi aiuti finanziari destinati all’esercizio degli impianti.
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