415.01OPSpoFederal Council Ordinance1 ott 2012Fonte originale
Nei limiti in cui non siano necessari per uso proprio, a pagamento e secondo la disponibilità l’UFSPO mette gli impianti sportivi e le infrastrutture dei propri centri di corsi e di formazione a disposizione di:
federazioni sportive nazionali svizzere e loro quadri per attività volte al raggiungimento degli obiettivi della federazione;
organizzatori di offerte G+S e di offerte della formazione dei quadri G+S, per lo svolgimento delle relative offerte;
scuole svizzere, per lo svolgimento dei propri corsi di educazione fisica;
alte scuole universitarie svizzere e organizzatori privati, per lo svolgimento di offerte di formazione e di formazione continua destinate a docenti di educazione fisica;
organizzatori di offerte della formazione dei quadri ESA per lo svolgimento delle relative offerte;
società sportive e federazioni sportive regionali con sede in Svizzera, per lo svolgimento delle attività sociali.
Può mettere gratuitamente i propri impianti sportivi a disposizione di scuole e società sportive con sede nel Comune in cui si trovano gli impianti sportivi.
Può aprire al pubblico singoli impianti sportivi e infrastrutture, gratuitamente o a pagamento.
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